Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, all’art. 5 c. 1 prevede l’obbligo in capo ai soggetti di cui all’art 2 bis del d.lgs 97/2016 di pubblicare i documenti, le informazioni e i dati previsti dalla normativa vigente, cui corrisponde il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
A seguito dell’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 97 del 2016, è possibile distinguere due forme di accesso civico:
diritto di accesso civico “semplice”, previsto dall’art. 5, comma 1 del già citato decreto avente ad oggetto “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare, ed esercitabile da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; esso consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali;
diritto di accesso civico “generalizzato”, introdotto dal d.lgs. n. 97 del 2016, avente ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013; anche in questo caso, la legittimazione è riconosciuta a “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza)
Data di aggiornamento: 10 maggio 2021
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